Dispositivi di protezione individuale, cosa sono
Secondo la definizione contenuta nell’articolo 74 del Decreto Legislativo 81/08, si intende con dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non fanno, invece, parte dei DPI:
- gli indumenti da lavoro che non sono destinati a proteggere la persona
- le attrezzature utilizzate dal servizio di soccorso
- i materiali sportivi
- i materiali per l’autodifesa
- gli apparecchi portatili utilizzati per segnalare rischi
I dispositivi di protezione individuale (articolo 76) devono essere adeguati al luogo di lavoro in cui vengono utilizzati e devono tenere conto delle condizioni di salute e delle condizioni ergonomiche del lavoratore.
Il datore di lavoro (articolo 77) ha l’obbligo di:
- effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi
- valutare le caratteristiche dei DPI
- aggiornare la scelta quando ci sono delle variazioni nella valutazione dei rischi
- informare i lavoratori sull’uso dei DPI e sui rischi da cui deve essere protetto
Gli obblighi del lavoratore (articolo 78), infine, sono:
- provvedere alla cura dei DPI
- non apportare modifiche
- riconsegnare al termine di utilizzo
- segnalare al datore di lavoro i difetti e gli inconvenienti